Con la circolare del 16 dicembre scorso, il Ministero dell’Interno ha inteso rispondere a una serie di quesiti e questioni aperte che riguardano la disciplina giuridica dei servizi di sicurezza complementare
Il 16 dicembre scorso, il Ministero dell’Interno ha diramato alle Prefetture una circolare per fare chiarezza circa i quesiti che le stesse hanno rivolto all’UPAS (Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale) su questioni riguardanti la disciplina dei servizi di vigilanza privata e le attività di sicurezza sussidiaria. L’obiettivo della circolare, a firma del Direttore dell’Ufficio, Stefano Gambacurta, è quello di “inaugurare una nuova modalità di supporto al territorio” e una “più veloce costituzione di un bagaglio di know-how, nel momento in cui le diverse fattispecie dovessero presentarsi al singolo Ufficio”. Nello specifico il testo affronta tre questioni, che riguardano la modalità di versamento della cauzione, l’impiego di istituti di vigilanza in attività di controllo del territorio e i quesiti riguardanti le procedure di rinnovo della licenza ex art. 134 TULPS.
Al primo punto, il Dipartimento sottolinea come “la cauzione fornita da compagnia di assicurazioni debba essere equipollente al versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della cauzione, premesso che le attuali cauzioni devono avere i seguenti requisiti, ovvero: riferimenti all’art. 137 del TULPS; tacito rinnovo; svincolo solo da parte dell’ente garantito (la Prefettura). Secondo quanto emerge dalla circolare, i requisiti devono contemplare la durata triennale della licenza e un ulteriore periodo di 3 mesi in caso di cessazione dell’attività. Se fino ad oggi i contratti a titolo di cauzione hanno cadenza annuale, il testo recita che “una polizza fideiussoria che abbia una durata inferiore rispetto al periodo minimo di 39 mesi non offre lo stesso livello di garanzia derivante dalla prestazione della cauzione”.
Al secondo punto invece, la circolare indica agli istituti di vigilanza il divieto di esercitare le funzioni pubbliche ovvero “non può compiere autonomamente operazioni, che implicando menomazioni o restrizioni della libertà altrui, possono essere effettuate solo da appartenenti alle forze di polizia”. In concreto, “non possono essere conferiti agli istituti di vigilanza privata compiti che assumano i contorni di una vera e propria attività di controllo del territorio e delle persone”. In caso contrario, gli istituti possono incorrere in sanzioni che vanno dall’incameramento della cauzione alla privazione dell’autorizzazione di operare.
Infine, per quanto riguarda il terzo punto, il Dipartimento sottolinea che “se il titolare di licenza non provvede a richiedere il rinnovo, così come previsto, non vi debba essere tolleranza per mancata e/o ritardata presentazione della dichiarazione di prosecuzione”. Un cambio di rotta rispetto a quanto previsto finora, ovvero alla possibilità di proseguire l’attività anche presentando la dichiarazione alla Prefettura in ritardo, talvolta di mesi.
Per leggere la circolare ministeriale 16.12.2019 clicca qui