Dal 25 marzo 2020 le violazioni alle disposizioni poste dal Governo sul contenimento della pandemia non saranno più penali ma semplicemente amministrative.
Con il D.L. n. 19 del 25 marzo appunto, viene introdotta questa nuova sanzione che sostituisce l’applicazione del codice penale. Nello specifico il mancato rispetto delle misure di contenimento e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità (ad esempio l’art. 260 della legge 1265/1934 Testi Unico delle Leggi Sanitarie).
Attenzione che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo ovvero la sanzione può arrivare fino a quasi € 4.000,00.
Come sanzione accessoria, nei casi espressamente previsti di violazioni da parte di esercizi o attività, si potrà applicare la chiusura degli stessi da 5 a 30 giorni.
La norma in epigrafe cita in preludio che, salvo che il fatto costituisca reato (ovviamente ad esclusione di quelli sopra citati), si applica la sanzione amministrativa citata.
Quindi potrebbe sussistere un concorso dell’eventuale reato (ad esempio il 495 c.p. la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personale propria o altri) con la sanzione amministrativa. O potrebbe sussistere una sostituzione della sanzione amministrativa con la disposizione penale ad esempio quando la violazione sulle norme di contenimento del contagio sia costituita in un’azione che è elemento integrante di un’azione criminosa.
La sanzione si applica secondo le modalità della sanzione amministrativa e quindi sarà ammessa la misura ridotta
Inoltre in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Attenzione però che chi è sottoposto al divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora in quanto persona sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus e viola tale disposizione è punito con la sanzione di cui all’art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 Testo unico delle leggi sanitarie, ovvero “Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo e’ punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena e’ aumentata.”
Inoltre si deve rappresentare che, qualora la mancata osservazione del divieto di cui sopra comporti da parte del trasgressore la diffusione di germi patogeni (art. 438 c.p.), lo stesso sarà punito anche per la violazione dell’art. 452 del C.p. che riguarda i delitti colposi contro la salute pubblica.
Infine per chi nei giorni precedenti all’emissione del D.L. 19, è stato deferito all’autorità giudiziaria penale (650 c.p.) per le violazioni alle prescrizioni volte al contenimento della pandemia, si vedrà sostituire la sanzione penale con quella amministrativa minima ridotta della metà (€ 200,00).