Secondo i giudici della Corte Suprema le aziende possono incaricare un investigatore privato per verificare se il dipendente è a casa in malattia
L’imprenditore che sospetta della correttezza di un proprio dipendente può farlo sorvegliare da un detective per verificare se si trova effettivamente a casa in malattia oppure no. Con la sentenza n. 11697/2020 la Cassazione ha di fatto confermato la legittimità dei controlli sui dipendenti, purché avvengano in luogo pubblico e non riguardino l’attività vera e propria del lavoratore.
Nel caso specifico, un uomo aveva subito un incidente in scooter ed era a casa in malattia per un paio di giorni. Tuttavia, secondo l’indagine del detective ingaggiato dall’azienda, l’uomo era stato sorpreso in giro in bicicletta e a passeggio con i figli. Per questo motivo è stato licenziato in tronco dal titolare, nonostante i tentativi di ricorso. Casi analoghi si sono susseguiti spesso negli ultimi anni. Svariati sono gli episodi in cui i giudici si sono espressi a favore delle aziende che hanno subito illeciti da parte dei propri dipendenti. Quest’ultimi invece di essere a riposo venivano sorpresi a fare sport, shopping o magari a svolgere un secondo lavoro.
In alcuni casi il medico che ha fornito il certificato di malattia è stato raggirato dal lavoratore. Nell’ordinanza n. 44578/2019 della Cassazione un uomo è stato condannato per truffa e falso ideologico per essersi fatto prescrivere un certificato inducendo in errore il medico. Anche in questo caso l’azienda si era rivolta ad un investigatore privato per controllare il dipendente.
La sfera dei controlli si estende non solo alla falsa malattia, ma anche a due altre grandi piaghe del nostro Paese: assenteismo e abuso della legge 104. Se da un lato l’assenteismo riguarda soprattutto la Pubblica Amministrazione, l’abuso della legge 104 colpisce indistintamente settore pubblico e privato, con un’escalation di casi in cui il lavoratore viene scoperto a farsi gli affari suoi invece di provvedere al parente malato. L’unico controllo illegittimo riguarda invece la sorveglianza dell’attività vera e propria del lavoratore. Infatti, secondo l’art. 3 dello Statuto dei Lavoratori, questa spetta unicamente al datore di lavoro o a i suoi diretti collaboratori.