La Corte di Cassazione si è espressa sul reato di diffamazione in merito alla rivelazione di un tradimento via mail da parte di un investigatore privato
Rivelare un tradimento senza prove costituisce un illecito, che in alcuni casi potrebbe configurare il reato di diffamazione. È il tema di cui si è occupata la Corte di Cassazione in un ricorso presentato da un investigatore privato. Egli ha comunicato via mail a una donna che il marito la stava tradendo senza aver apportato le prove del tradimento. L’uomo ha contemplato il reato di diffamazione commesso a suo danno dal detective. Con la sentenza n. 33106 del 25 novembre scorso, la Corte Suprema ha fatto luce sul reato di diffamazione e in merito alle modalità in cui quest’ultimo può verificarsi.
Nello specifico, i giudici hanno chiarito che l’atteggiamento diffamatorio sussiste nel momento in cui si lede la reputazione di un’altra persona. Perché questo avvenga, non è necessario che all’interessato venga attribuito “un fatto illecito, vietato dalle norme giuridiche o da contratti”. Rientra nell’atteggiamento diffamatorio infatti anche “la divulgazione di comportamenti che siano suscettibili di incontrare la riprovazione dell’opinione comune”. Nel caso di specie, un uomo che tradisce una donna (o viceversa) è da considerarsi un comportamento riprovevole secondo i valori etici e morali della società contemporanea. Tuttavia, la Cassazione ha posto l’accento sul concetto di divulgazione per definire al meglio il reato.
Il reato di diffamazione scatta nel momento in cui il fatto disdicevole viene comunicato a due o più persone. O a una sola persona nella consapevolezza che quest’ultima riferirà il fatto ad altri. Ciò significa che il fatto dev’essere condiviso in pubblico. In caso contrario si tratta di una comunicazione riservata. Fermo restando che rivelare un tradimento senza prove è un comportamento vietato, non costituisce reato di diffamazione se lo si rivela solo al coniuge tradito. L’imputato può richiedere altresì il risarcimento del danno morale tutte le volte in cui da una rivelazione infondata derivi una crisi di coppia, definitiva o solo momentanea. In sintesi, deve dimostrare un concreto danno alla serenità familiare.