Intercettazioni: la difesa non può ottenere la copia forense

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Il Tribunale di Palmi ha rigettato la richiesta da parte della difesa di ottenere la copia forense del materiale intercettato

Il Tribunale di Palmi ha rigettato la richiesta da parte della difesa di ottenere la copia forense del contenuto delle intercettazioni audiovisive. Secondo i giudici, la possibilità di disporre della copia forense del materiale intercettato non è prevista nell’ordinamento giuridico. A sostegno della decisione, il Tribunale ha fornito un’articolata argomentazione che verte su tre linee guida principali.

La prima è inerente alle garanzie previste dall’art. 268 del Codice di procedura penale. Nella fattispecie, la copia forense disposta in dibattimento viene preventivamente sottoposta a perizia trascrittiva, “al fine di accertare che quanto trascritto sia conforme al materiale intercettato”. La richiesta della copia forense da parte della difesa costituisce dunque un paradosso. Si finirebbe infatti col richiedere “una perizia di un atto che è già stato periziato in precedenza”.

Sulla seconda motivazione i giudici fanno ricorso alla Convenzione di Budapest, che illustra le finalità della copia forense da un punto di vista procedurale. Nel testo tuttavia non si fa alcun riferimento alle intercettazioni poiché “esse non sono un atto di indagine estrapolato dai dati in possesso dell’imputato, bensì sono formati direttamente dalla stessa Autorità Giudiziaria procedente”.  

In terza istanza, il Tribunale richiama l’impossibilità per l’avvocato difensore di accedere ai server della Procura dove vengono conservate le tracce audio originali delle intercettazioni. In questo senso quindi l’imputato non ha alcun diritto di ottenere la copia forense del materiale intercettato, poiché non è previsto da alcun ordinamento. Altresì, i giudici hanno ricordato che all’imputato spetta soltanto la possibilità di dimostrare che il contenuto della copia forense non è conforme a quello originale. Nel caso in cui dovesse risultare che i dati delle intercettazioni sono stati alterati durante il processo di copia, quest’ultima perderebbe infatti il suo valore probatorio.