A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020 ci sembra importante condividere una prima analisi di cosa prevede il Decreto per le attività di cui si occupa ONISSF:
- Investigatori privati – informatori commerciali
Tale attività risulta oggi sospesa in forza dell’art. 1 comma a). Tuttavia se l’attività è funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 del Decreto citato (come ad esempio per chi svolge attività in favore delle compagnie di assicurazioni), è consentita a condizione che sia previamente comunicata al Prefetto che ha rilasciato la licenza.
Oltre a quanto sopra le attività investigative o di informazione commerciale sono consentite se in modalità a distanza o lavoro agile così come previsto dall’art. 1 lettera c).
- Vigilanza privata
L’attività è consentita in quanto rientrante nella tabella dell’allegato 1 del decreto con codice ATECO 80.1
- Scienze Forensi
Quando è svolta con modalità professionale, l’attività è consentita in quanto rientranti nell’art. 1 nella parte in cui afferma appunto che le attività professionali non sono sospese, ancorché non espressamente richiamato nella tabella allegato 1 del DPCM.
- Portieri
L’attività è consentita se funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM in oggetto indipendentemente dalla società con la quale viene svolta (società di servizi o di vigilanza).